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Obbligo per farmacie di offrire tamponi a prezzo calmierato per tutto il 2021

Farmacia Redazione DottNet | 16/09/2021 19:23

Il green passa sarà obbligatorio per tutti i lavoratori pubblici e privati

Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, data di scadenza dello stato d'emergenza, il Green pass sarà obbligatorio per l'accesso a tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati, anche per i lavoratori esterni all'amministrazione o all'azienda. Lo prevede la bozza di decreto legge sul "super" Green pass, ancora suscettibile di modifiche in Consiglio dei ministri.

L'offerta di tamponi rapidi a prezzi calmierati in farmacia viene estesa fino al 31 dicembre 2021 (il Dl green pass l'aveva fissata fino al 30 novembre). I tamponi gratuiti oggi previsti solo per i cittadini con disabilità o incondizionate di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione, vengono estesi a tutti i cittadini esentati dalla vaccinazione con idonea certificazione medica. Oobbligo per tutte le farmacie di offrire tamponi a prezzi calmierati, ricordiamo, sono di 8 euro per i minori e 15 euro per i maggiorenni. Il tampone a 8 euro potrebbe essere offerto anche a chi fa attività nel volontariato. Le farmacie che non applicheranno i prezzi calmierati rischiano 30 giorni di chiusura.

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Green pass in ambito lavorativo pubblico. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro è fatto obbligo di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19. La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

I datori di lavoro dovranno definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi. I lavoratori senza green pass al momento dell’accesso al luogo di lavorovengono considerati assenti ingiustificati e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro sarà sospeso fino alla presentazione della certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. In caso di violazione prevista anche una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500.
 
Green pass in ambito lavorativo privato. Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui l'attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19. Ovviamente anche in questo caso la disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni e dovranno definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi.
 
I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa. Per il periodo di sospensione considerati assenti ingiustificati, e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. In ogni caso i lavoratori mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde Covid-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. In caso di violazione prevista anche una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500.

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